T.A.R. Lazio, Roma, Sezione II-Quater, 26 settembre 2017
Autore: La Redazione - Pubblicato il 6 ottobre 2017
[A] Il divieto di costruzione entro la fascia di rispetto di 150 metri dagli argini dei corsi d'acqua rappresenta un limite inderogabile che prescinde dalla natura e dalla tipologia del manufatto? [B] Che rilevanza può assumere ai fini della protezione dei valori paesaggistici l'avvenuta edificazione di un'area?
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